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Politica in materia di dati dell’AEA

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Pagina Ultima modifica 20/10/2023
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La politica sul trattamento dei dati fornisce le linee guida seguite dall’AEA in materia. Garantirà che i dati siano gestiti in modo coerente e trasparente. L’AEA ambisce a promuovere la condivisione di dati ambientali. Acconsentendo alla loro condivisione, ai fornitori dei dati deve essere garantito che i loro dati siano correttamente gestiti, diffusi e riconosciuti in funzione di principi e regole analoghi per tutti i paesi e per tutti i soggetti interessati.
N.B.: il testo originale in lingua inglese della politica dell’AEA è l’unico giuridicamente vincolante. Le traduzioni sono fornite a titolo informativo e non conferiscono diritti né creano obblighi di natura giuridica.

Norme dell’AEA riguardanti la gestione dei dati

La politica in materia di dati dell’AEA è stata inizialmente approvata dal consiglio di amministrazione il 20 marzo 2013 e aggiornata il 22 febbraio 2018.

PREAMBOLO

Le presenti norme forniscono le linee guida sulla gestione dei dati in seno all’AEA e ne garantiscono un trattamento omogeneo e trasparente. L’AEA mira a promuovere la condivisione di dati riferiti a tematiche ambientali. Quando una parte interessata fornisce dei dati, riceve la garanzia che questi saranno trattati, divulgati e che il loro significato verrá comunicato opportunamente, nel rispetto di principi e di regole omogenee valide per tutti i paesi e per tutte le parti interessate.

VISTI:

  1. Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull’Agenzia Europea dell’Ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (Eionet). 
  2. Regolamento (CE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il programma Copernicus e che abroga il regolamento (UE) n. 911/2010.
  3. la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007 , che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione geografica nella Comunità europea (INSPIRE) e relative disposizioni di esecuzione,
  4. la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio,
  5. la direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (direttiva ISP),
  6. Convenzione delle Nazioni Unite del 1998 sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Aarhus) e regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale.
  7. la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati,
  8. Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. 
  9. Regolamento delegato (UE) n. 1159/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che completa il regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES), stabilisce le condizioni d’iscrizione e di concessione delle licenze per gli utenti GMES e definisce i criteri di limitazione dell’accesso ai dati dedicati GMES e alle informazioni dei servizi GMES.

RICONOSCENDO:

  1. I principi del sistema condiviso di informazioni ambientali (SEIS) quale iniziativa di collaborazione fra la Commissione europea, l’AEA e i paesi membri dell’Agenzia e di Eionet. Questi principi stabiliscono che le informazioni devono essere:
    - gestite quanto più possibile vicino alla fonte;
    - raccolte un’unica volta e condivise con gli altri soggetti interessati per più finalità; velocemente accessibili per permettere di soddisfare rapidamente gli obblighi di fornitura dei dati.
    - prontamente accessibili agli utenti finali a tutti i livelli per l’elaborazione di nuove politiche;
    - accessibili per consentire comparazioni di dinamiche ambientali alla scala geografica più appropriata;
    - direttamente accessibili al pubblico, per consentire la partecipazione dei cittadini; tramite l’uso di strumenti software liberi sviluppati con codice pubblicamente disponibile. L’infrastruttura per l’informazione geografica nella Comunità europea (INSPIRE), che fornisce diverse tematiche di dati necessari per studi di dinamiche ambientali e mira a rendere disponibili informazioni geografiche armonizzate e di qualità, per garantire supporto durante il concepimento, l’implementazione e il monitoraggio di atti legislativi ed azioni che hanno un impatto diretto ed indiretto sulla qualità dell’ambiente.
    La direttiva INSPIRE stabilisce condizioni per le quali e’ possibile l’accesso a dati geografici e relativi servizi e la condivisione degli stessi fra le autorità pubbliche negli e fra stati membri, le istituzioni e gli organi della Comunità Europea.
  2. Il lavoro del gruppo sull’osservazione della terra (GEO) che, attraverso il sostegno dei membri e degli organi partecipanti (compresa l’AEA), sta istituendo il sistema di sistemi per l’osservazione globale della terra (GEOSS). GEO, riconoscendo l’importanza della condivisione dei dati ed assimilando i principi di GEOSS, ne ha anticipato i vantaggi sociali e ha definito i principi per la condivisione dei dati GEOSS.
  3. Copernicus crea una capacità europea per il monitoraggio della terra e fornirà agli utenti informazioni attraverso servizi dedicati al monitoraggio sistematico e alla previsione dello stato dei sottosistemi terrestri. Copernicus implementa una politica in materia di dati completamente aperta e libera. 

RICONOSCENDO inoltre:

Regolamento delegato (UE) n. 1159/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che completa il regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES), stabilisce le condizioni d’iscrizione e di concessione delle licenze per gli utenti GMES e definisce i criteri di limitazione dell’accesso ai dati dedicati GMES e alle informazioni dei servizi GMES.

la Commissione si servirà di queste informazioni, quando pertinenti e nell’ambito delle sue competenze, in modo da assicurare la conformità della legislazione europea e per l’ulteriore sviluppo della stessa.

L’AEA ADOTTA I SEGUENTI PRINCIPI DI BASE IN MATERIA DI SCAMBIO DI DATI A TEMATICHE AMBIENTALI

ARTICOLO 1: OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Le seguenti norme hanno come oggetto dati ambientali raccolti, acquisiti, trattati e divulgati dall’AEA, compresi i flussi di dati gestiti da Eionet. In quanto tali, le norme coprono sia dati in possesso dell’AEA che dati in possesso di altri soggetti. Molti dei  dati messi a disposizione dall’AEA sono caratterizzati per per essere dati di proprietà di altre organizzazioni, in particolare dei paesi membri e cooperanti dell’AEA/Eionet. A partire da tali dati, nell’ambito dei compiti dell’AEA, sono derivati prodotti di valore aggiunto. Da questo processo possono trarre beneficio anche altre organizzazioni o altri processi dove tali dati possono essere utilizati come base di partenza per ulteriori analisi.

ARTICOLO 2: OBIETTIVI

Le norme in materia di dati mirano a sostenere, promuovere e consentire

  • la disponibilità continua dei dati più recenti e il mantenimento delle serie di osservazioni a lungo termine,
  • un più ampio utilizzo, riutilizzazione e ricombinazione dei dati provenienti da varie fonti in ambiti e mezzi di diffusione diversi da quelli per i quali sono stati inizialmente commissionati,
  • un accesso pieno, libero ed aperto a tutti i tipi di dati, ove possibile, riconoscendo e rispettando nel contempo la varietà di modelli aziendali e le titolarità di dati che consentono la creazione di tali dati,
  • la tutela dell’integrità, della trasparenza e della tracciabilità dei dati, delle analisi e degli scenari di previsioni,
  • il riconoscimento dei fornitori di dati e dei loro diritti di proprietà intellettuale attraverso la citazione e la concessione di licenze di utenza dei dati,
  • il rispetto delle normative di pertinente e delle direttive governative in materia di gestione e divulgazione delle informazioni ambientali,
  • l’implmentazione di INSPIRE, dei principi SEIS, dei principi di condivisione dei dati di Copernicus e GEOSS,
  • l’interoperabilità e l’uso di norme europee o internazionali,
  • l’uso di dati raccolti collettivamente (crowd sourcing) e di dati derivanti della partecipazione del grande pubblico alla ricerca scientifica (citizen science),
  • il riconoscimento della qualità dei dati attraverso procedure di garanzia e di controllo della qualità, documentate nel sistema di gestione della qualità (QMS) dell’Agenzia ad esclusione dei dati raccolti collettivamente,
  • la pubblicazione di accurati metadati,
  • la gestione e la condivisione dei dati derivanti da progetti di ricerca finanziati dall’UE.

ARTICOLO 3: FORNITURA DI DATI ALL’AEA

L’AEA prevede che i fornitori di dati seguano il principio in virtù del quale tutti i dati e i prodotti, finanziati con fondi pubblici, dovrebbero essere pienamente disponibili per essere usati da organismi pubblici e che tali dati dovrebbero essere messi a disposizione di altre parti interessate, con limitazioni minime.

Il fornitore di dati deve specificare chiaramente i diritti di proprietà intellettuale, le condizioni di utilizzazione o di riutilizzazione, compresa la riservatezza statistica, e le dichiarazioni di qualità delle informazioni relative ai metadati per ciascun tipo di dato (metadati, dati raster/immagine, ecc.).

L’AEA accetta e incoraggia la fornitura di dati acquisiti mediantecrowd sourcingecitizen science. L’AEA si avvarrà di questo tipo di dati per i propri prodotti e servizi ogni qualvolta lo riterrà opportuno, tenendo conto delle informazioni disponibili sulla qualità dei dati.

ARTICOLO 4: ACCESSO AI DATI E LORO RIDISTRIBUZIONE

L’accesso ai dati comprende sia gli aspetti tecnici che le norme che che ne disciplinano l’accesso.

I prodotti creati dall’AEA sono considerati bene pubblico e, ove possibile, saranno resi pienamente, liberamente e apertamente disponibili per essere usati da altri.

Tutti i dati detenuti dall’AEA saranno messi a disposizione entro periodi di tempo minimi e a titolo gratuito, tranne nei casi in cui

  • trovano applicazione limitazioni derivanti da regole vincolanti, compresi i trattati internazionali, il diritto dell’Unione europea e le leggi nazionali, anche in materia di tutela dei dati personali, di riservatezza statistica, di protezione dei diritti di proprietà intellettuale nonché di tutela della sicurezza nazionale (ossia la sicurezza dello Stato), della difesa o della sicurezza pubblica,
  • i dati messi a disposizione dall’AEA siano oggetto di licenza. I dati inizialmente forniti all’AEA da un terzo possono essere oggetto di accordi di accesso ai dati e di condizioni di licenza concordati con l’AEA, che limitano le modalità e i tempi relativi alla divulgazione dei dati a terzi da parte dell’AEA,
  • la richiesta di accesso ai dati eccede le capacità di trattamento dell’AEA.

L’AEA si propone di fornire l’accesso ai dati che sono alla base dei prodotti e dei servizi dell’AEA per quanto riguarda:

  • i dati detenuti dall’AEA di proprietà di altri soggetti,
  • i dati detenuti dall’AEA che sono stati adattati, combinati o armonizzati (ad esempio per raggiungere una copertura geografica paneuropea),
  • i dati ubicati, gestiti e accessibili pubblicamente presso altri organismi o distribuiti, ad esempio, in amministrazioni nazionali in conformità dei principi del SEIS,
  • i dati per i quali l’AEA sia stata invitata ad organizzare l’accesso, ad esempio agendo come fornitore di dati per conto di terzi (quali Commissione europea, servizi Copernicus, progetti in materia di R&S, altre autorità pubbliche).

I dati saranno forniti attraverso servizi di ricerca, di consultazione e, per quanto possibile, di scaricamento compatibili con le norme consolidate di ISO, OGC, INSPIRE e di altri enti di normalizzazione pertinenti. Salvo diversa indicazione, l’insieme di dati sarà distribuito con licenza standard aperta ODC-by o con licenza analoga.

ARTICOLO 5: RICONOSCIMENTO DELLE FONTI DI DATI

Come approccio standard, l’AEA cita la fonte dei dati e può offrire opportunità di identificazione attraverso l’inserimento di loghi dei fornitori dei dati, ecc. Tutti i casi di uso di dati provenienti dacrowd-sourcingocitizen sciencesaranno classificati chiaramente come tali dall’AEA. L’AEA può avviare e pubblicare esercizi di valutazione comparativa sulla fornitura di dati in termini di prestazioni e di qualità.

ARTICOLO 6: GARANZIA

I dati dell’AEA sono forniti agli utenti "così come sono", senza alcuna garanzia esplicita o implicita, neppure per quanto riguarda la qualità e l’adeguatezza a tutti gli usi.

ARTICOLO 7: QUALITÀ

I fornitori di dati mantengono la responsabilità primaria per la qualità dei dati che essi producono e distribuiscono. Per i dati prodotti dall’AEA, l’agenzia cercherà di pubblicare metadati di qualità, comprese, ove opportuno, informazioni sulla trasparenza, l’accuratezza, la pertinenza, la tempestività, la coerenza e la comparabilità.

ARTICOLO 8: REVISIONE

I mutamenti tecnologici che intervengono nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione incidono in modo innovativo sulla raccolta, sul trattamento e sull’uso dei dati. La presente politica in materia di dati è concepita per consentire l’esplorazione e l’uso di tali opportunità. Per permettere la piena acquisizione dei vantaggi di tali sviluppi, la presente politica sarà rivista a intervalli regolari.

Allegato 1 alle norme dell’AEA in materia di dati: Definizioni

  1. Per disponibilità piena, aperta e libera si intende disponibilità totale, non discriminatoria e gratuita.
  2. A titolo gratuito nel contesto del presente documento significa senza alcun altro costo se non quello di riproduzione e di consegna, senza addebiti per i dati in quanto tali.
  3. I dati ambientali sono definiti come singoli elementi o registrazioni (sia in formato digitale che analogico) ottenuti di norma mediante misurazione, osservazione o modellazione del mondo naturale e dell’impatto degli esseri umani su di esso, compresi i dati generati attraverso sistemi complessi, quali algoritmi di reperimento di informazioni, tecniche di assimilazione di dati e applicazione di modelli.
  4. Per utenti si intendono gli utenti che accedono ai dati dell’AEA attraverso le piattaforme di divulgazione dell’AEA.
  5. Per prodotti e servizi si intendono tutte le informazioni che derivano dalla trasformazione e dal trattamento dei dati sotto forma di valutazioni, servizi web, immagini, grafici, testo, o file di dati contenenti conoscenze sostanziali, associati di solito all’aggiunta di valore.
  6. Per ridistribuzione si intende la distribuzione ad un terzo diverso dal fornitore originario dei dati e dei prodotti.
  7. Per riutilizzazione si intende l’uso da parte di persone fisiche o di persone giuridiche dei dati e dei documenti detenuti da organi del settore pubblico, per fini commerciali e non commerciali diversi dallo scopo iniziale previsto nell’ambito della funzione pubblica per la quale i dati e i documenti sono stati prodotti. Lo scambio di dati e di documenti fra gli organi del settore pubblico ai soli fini dell’esercizio delle loro funzioni pubbliche non costituisce riutilizzazione.

 

È possibile scaricare la politica dell’AEA in materia di dati anche in formato pdf.

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